Quando si devono sostenere delle spese per la ristrutturazione di un balcone, può sorgere un dubbio: le spese sono a carico del solo proprietario oppure di tutti i condomini?
L’art. 1117 c.c., infatti, nell’elencare le parti comuni del condominio, include anche le facciate e dunque ci si può chiedere se i balconi rientrino o meno nel concetto di facciata.
Ebbene, in linea di massima, le spese necessarie per i cd. balconi aggettanti, cioè quelli che sporgono dalla facciata, sono a carico del solo proprietario, in quanto essi non sono necessari per l’esistenza del fabbricato, né sono destinati all’uso o al servizio di esso.
Pertanto, nulla è dovuto dagli altri condomini.
Tuttavia, un discorso diverso può valere per i rivestimenti, le ringhiere ed i divisori di tali balconi.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “i rivestimenti dello stesso [balcone] devono, invece, essere considerati beni comuni se svolgono in concreto una prevalente, e perciò essenziale, funzione estetica per l’edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole” (ordinanza n.10848/20).
In altre parole, per capire come ripartire le spese, occorre valutare, caso per caso, se le parti del balcone da ristrutturare abbiano una funzione estetica, giacché quest’ultima giova a tutti i condomini e non solo al proprietario del balcone.
Su queste basi, la Cassazione ha ritenuto legittima una delibera assembleare che aveva ripartito tra tutti i condomini le spese di rifacimento di alcune parti dei balconi; in quello specifico caso, infatti, si è ritenuto che “le ringhiere costituenti il parapetto del fronte dei balconi ed i divisori degli stessi, giacché ben visibili all’esterno, disposti simmetricamente, omogenei per dimensioni, forma geometrica e materiale assolvano in misura preponderante alla funzione di rendere esteticamente gradevole l’edificio”.
Avv. Mauro Sbaraglia