Tempi duri per chi è alle prese con i disservizi di una compagnia telefonica.
La Corte di Cassazione, infatti, con una motivazione che non lascia spazio a molti spiragli, ha respinto la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale formulata da un uomo, che lamentava di aver subito un grave disagio per non aver potuto disporre di una linea di telefonia fissa per oltre un anno.
Ma procediamo con ordine.
Un utente di una compagnia telefonica decide di cambiare operatore, ma prima che il passaggio sia completato ci ripensa, come gli consente la legge, e decide di restare con il vecchio operatore; quest’ultimo, però, nel frattempo ha staccato la linea ed impiegherà ben 14 mesi per riattivarla.
L’utente decide allora di fare causa e di chiedere un risarcimento, lamentando un danno, sia patrimoniale, sia non patrimoniale.
La domanda viene accolta in primo grado, ma rigettata in appello.
Qualche giorno fa la Corte di Cassazione (ordinanza n.17894/20) ha confermato la sentenza di secondo grado, negando dunque il risarcimento, in particolare quello relativo al danno non patrimoniale.
Secondo la Corte, l’inadempimento della compagnia telefonica non ha leso alcun diritto fondamentale e costituzionalmente garantito del cliente.
Il risarcimento del danno non patrimoniale, infatti, può essere riconosciuto solo quando viene leso un diritto fondamentale della persona ovvero:
- quando “tale diritto riguardi la persona e non il suo patrimonio” ed è evidente che l’impossibilità di usufruire di un bene materiale (il telefono fisso) non costituisce lesione d’un diritto della persona;
- oppure quando impedire l’esercizio di questo diritto significa “sopprimere o limitare la dignità o la libertà dell’essere umano” ed è ancor più evidente che “l’impedimento all’uso del telefono non menoma né la dignità, né la libertà dell’essere umano, né costituisce violazione d’alcuna libertà costituzionalmente garantita, e tanto meno di quella di comunicare, posto che nulla vieterebbe in tal caso all’interessato di servirsi di altri mezzi (primo fra tutti, un telefono sostitutivo)”.
In buona sostanza, non bisogna confondere il diritto di comunicare, che ha certamente una copertura ed una tutela costituzionale, con il diritto di comunicare con uno specifico mezzo.
Infatti, di fronte all’inadempimento della compagnia telefonica, l’utente avrebbe potuto – ed è probabile che lo abbia fatto – utilizzare altri strumenti, che gli avrebbero consentito di comunicare in modo altrettanto efficace.
In conclusione, dal momento che non è stato leso alcun diritto fondamentale, l’uomo non ha subito alcun danno non patrimoniale e quindi non ha diritto ad alcun risarcimento.
Avv. Mauro Sbaraglia
Photo by Katrin Hauf on Unsplash