Secondo una recente ordinanza della Corte di Cassazione (ordinanza n.20529/20), gli agenti fuori servizio possono contestare le infrazioni del codice della strada.
I fatti: un agente libero dal servizio, ma in divisa, a bordo della sua automobile affiancava l’autovettura condotta da una donna, alla quale contestava alcune violazioni del c.d.s. ed in particolare “più sorpassi in corrispondenza di curva o di dossi su tratti di strada segnalati da doppia striscia longitudinale continua”.
Due giorni dopo l’agente predisponeva i verbali, che venivano poi notificati alla signora.
Quest’ultima decideva di impugnarli, ritenendo che un agente fuori servizio non possa contestare le infrazioni e che, ad ogni modo, la contestazione deve essere immediata, mentre nel suo caso sarebbe stata effettuata due giorni più tardi.
Sia il Giudice di Pace che il Tribunale respingevano il ricorso della donna; pochi giorni fa anche la Corte di Cassazione ha confermato la multa.
Secondo la Cassazione, l’agente poteva fermare l’automobilista, perché l’art. 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada prevede che “gli organi di polizia stradale in uniforme possono intimare l’ALT, oltre che con il distintivo, anche facendo uso di fischietto o con segnale manuale o luminoso”.
Ciò che rileva, dunque, è la riconoscibilità dell’agente (grazie alla divisa o al distintivo), non il fatto che egli sia in servizio o meno.
Per quanto riguarda poi la contestazione, la Cassazione ha precisato che l’accertamento delle violazioni al codice della strada si articola in tre momenti:
- contestazione;
- verbalizzazione;
- consegna della copia del verbale.
Nel caso della signora la contestazione è stata effettuata dall’agente nell’immediatezza dei fatti; ciò che è stato effettuato nei giorni successivi è solo la verbalizzazione.
Infatti, “la contestazione deve ritenersi immediatamente avvenuta, anche se la consegna del verbale (per validi motivi) non segua nello stesso contesto di tempo, allorquando il contravventore sia stato fermato ed il pubblico ufficiale gli abbia indicato la violazione commessa e lo abbia posto in grado di formulare le proprie osservazioni”.
In altri termini, la contestazione dell’infrazione è stata effettuata tempestivamente e l’automobilista ha avuto modo di esporre le proprie ragioni.
Da ultimo, la Corte ha ricordato che i fatti annotati nel verbale ed avvenuti in presenza dell’agente godono di fede privilegiata e possono essere contestati solo con una querela di falso, che nel caso di specie non è stata proposta.
Quindi, in conclusione:
- l’agente fuori servizio poteva fermare l’auto;
- la contestazione dell’infrazione è stata immediata;
- i fatti attestati nel verbale non sono stati contestati nelle sedi opportune.
Pertanto, come detto, la multa è stata confermata.
Avv. Mauro Sbaraglia
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