Per l’accertamento del rispetto dei limiti di velocità, è sempre più diffuso l’utilizzo di apparecchiature elettroniche, gli ormai celebri autovelox.
Qualche volta questi strumenti vengono utilizzati con la presenza degli agenti, altre volte gli agenti non ci sono, ma l’utilizzo dell’autovelox è comunque legittimo.
Quando si usano gli autovelox, uno degli aspetti che occorre considerare è quello relativo alla segnalazione agli automobilisti della presenza di queste apparecchiature.
Infatti, l’art. 4 del D.L. n.121/02, convertito con modificazioni dalla legge n.168/02, prevede: “Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali […] gli organi di polizia stradale […] possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo…”.
Ma come deve essere segnalata la presenza dell’autovelox?
E quanti metri prima dell’apparecchiatura deve essere data la segnalazione?
In realtà, la norma non lo dice.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.25690/20, proprio in relazione alla norma sopra indicata, ha precisato che “il primo comma di tale disposizione prevede soltanto che agli automobilisti venga data informazione circa la presenza della postazione di rilevamento della velocità, senza alcuna indicazione circa la modalità di detta informazione né tantomeno la previsione di uno spazio minimo che debba intercorrere tra lo strumento di avviso e la postazione stessa”.
Ma allora come ci si deve regolare?
La Cassazione risponde a questa domanda, sostenendo che la norma “non stabilisce una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l’obbligo della loro istallazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento; ne consegue che la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi”.
In altre parole, si deve valutare caso per caso se la segnalazione dell’autovelox sia stata fatta nel modo adeguato, tenendo conto dello stato dei luoghi e dell’esigenza di garantire all’automobilista un tempestivo avvistamento dell’autovelox.
Del resto, è evidente che una segnalazione effettuata 100 metri prima dell’autovelox può andar bene su una strada a bassa velocità, mentre è certamente insufficiente sulle strade dove è consentita una velocità maggiore.
In conclusione, quello che bisogna ricordare è che:
- la presenza dell’autovelox deve essere sempre segnalata agli automobilisti;
- la segnalazione deve essere effettuata con modalità che non sono prestabilite dalla legge, ma che devono essere valutate volta per volta, tenendo conto dell’esigenza di garantire agli automobilisti un tempestivo avvistamento dell’autovelox.
Avv. Mauro Sbaraglia