L’elevato numero di verbali per violazioni del codice della strada che vengono redatti e notificati ogni giorno, soprattutto nelle grandi città, fa sì che generalmente detti verbali non rechino la firma autografa dell’agente, ma solamente l’indicazione del suo nome e della sua matricola.
Secondo qualcuno, questo consentirebbe di impugnare i verbali, perché non sarebbero riferibili con certezza ad uno specifico soggetto.
Non è così.
Qualche mese fa la Corte di Cassazione (ordinanza n.18493/20) ha respinto il ricorso di un automobilista piemontese, pronunciandosi proprio su questo aspetto.
In quel caso l’atto impugnato era un’ordinanza – ingiunzione della Prefettura di Torino; l’atto era stato redatto con sistemi meccanizzati e la firma del dirigente era stata sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo di quest’ultimo.
Secondo la Cassazione, questa soluzione è perfettamente legittima; e ciò per la semplice ragione che è la legge a consentirla espressamente.
Nell’ordinanza si legge che “la legittimità delle modalità di sottoscrizione e il riscontro della riferibilità dell’atto all’amministrazione che ha irrogato la sanzione trovava fondamento della disciplina di settore e, specificamente, negli articoli 383, comma quarto, e 385, commi terzo e quarto, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, nonché nell’art. 3, comma secondo, D.LGS 39/1993, secondo il quale nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell’atto”.
In effetti, sia gli artt. 383 e 385 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, sia l’art. 3 del d.lgs. n.39/1993 richiamano e prevedono espressamente la possibilità di sostituire la firma autografa con l’indicazione “a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile”.
In questo modo, sempre secondo la Cassazione, è “garantita la sicura attribuibilità dell’atto al soggetto che, secondo le norme positive, deve esserne l’autore, a prescindere dalla sottoscrizione autografa”.
Dunque, chi vuole impugnare un verbale deve trovare un’altra, più solida motivazione.
Avv. Mauro Sbaraglia
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