Come abbiamo già visto in passato, in caso di separazione o divorzio o di cessazione di una convivenza di fatto, la regola generale è che i figli sono affidati ad entrambi i genitori, che assumono insieme le decisioni più importanti; si tratta dell’ormai noto a tutti affidamento condiviso.
Ma non è sempre così.
Ci sono dei casi nei quali la legge prevede l’affidamento esclusivo ad uno dei genitori o addirittura la decadenza dalla potestà genitoriale.
Ci aiuta a fare chiarezza sul punto l’ordinanza n.29999/20 della Corte di Cassazione.
Il caso: il Tribunale per i Minorenni di Roma aveva pronunciato a carico di una madre la decadenza dalla potestà genitoriale.
Nel giudizio di secondo grado la Corte d’Appello di Roma aveva riformato la sentenza, revocando la decadenza, ma affidando comunque i figli in via esclusiva al padre.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.29999/20, ha confermato la pronuncia di secondo grado.
Al di là della vicenda specifica, l’ordinanza della Corte di Cassazione è interessante, perché richiama alcune delle norme che disciplinano la potestà genitoriale e l’affidamento.
Cerchiamo di vederle velocemente.
Nell’ordinanza si legge “che il giudice, quando abbia accertato che un genitore viola o trascura i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio, ha la possibilità di non pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 cod. civ. e di graduare le misure applicabili, come previsto dall’art. 333 cod. civ., secondo il quale, quando la condotta appare comunque pregiudizievole per il figlio, il giudice può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”.
Dunque, di fronte alla violazione dei doveri gravanti su un genitore o all’abuso di tali doveri, il Giudice:
- nei casi più gravi, può disporre, ai sensi dell’art. 330 c.c., la decadenza dalla responsabilità genitoriale nonché l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore;
- nei casi meno gravi, può adottare, ai sensi dell’art. 333 c.c., “i provvedimenti più convenienti”, vale a dire i provvedimenti che appaiono più idonei nel caso specifico nonché, anche in questo caso, l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.
Tra i “provvedimenti più convenienti” rientra certamene l’affidamento esclusivo all’altro genitore, previsto dall’art. 337, quater, c.c. (“Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore”).
Dunque, in conclusione, davanti ad un genitore che assume una condotta non conforme ai propri doveri, il Giudice ha a sua disposizione un’ampia gamma di provvedimenti, che potrà / dovrà calibrare caso per caso.
Avv. Mauro Sbaraglia
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