Una donna (sposata) ed i suoi fratelli ereditano dai genitori alcuni beni, tra i quali un appartamento sito a Roma.
Dopo qualche tempo i fratelli decidono di procedere con la divisione dell’eredità e l’appartamento viene attribuito alla donna, la quale deve però corrispondere ai fratelli una cospicua somma di denaro a titolo di conguaglio.
Domanda: l’appartamento entra nella comunione legale?
In altre parole, il marito della donna ne diventa proprietario?
Com’è noto a molti, l’art. 179 c.c. esclude che i bene ereditari entrino a far parte della comunione legale (“Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: […] b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione”).
Tuttavia, il marito della donna (nel frattempo i due si sono separati) rivendica la proprietà dell’immobile ed avvia una causa, sostenendo che la somma versata dalla donna a titolo di conguaglio costituirebbe una sorta di prezzo; pertanto, la norma dell’art. 179 c.c. non si applicherebbe e l’appartamento rientrerebbe a tutti gli effetti nella comunione.
Il Tribunale di Roma dà ragione all’uomo, ma la Corte d’Appello la pensa diversamente e revoca la sentenza di primo grado.
Si arriva dunque davanti alla Corte di Cassazione, che lo scorso 24 maggio si è pronunciata, con la sentenza n.14105/21.
Secondo la Corte, l’immobile non entra a far parte della comunione.
Infatti, “la sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l’obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di conguaglio, persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote”, senza che ciò trasformi l’attribuzione di un bene in una vendita (“si puntualizza che lo scioglimento della comunione ereditaria con assegnazione di un bene ad un condividente non è qualificabile come atto di alienazione”).
Il titolo da cui trae origine la divisione e la conseguente attribuzione dell’immobile alla donna è e resta sempre l’eredità; pertanto, “l’acquisto della quota, in costanza di matrimonio, non può che essere ascritto alla previsione della lett. b) del 1° co. dell’art. 179 cod. civ.”.
In conclusione, l’immobile non entra nella comunione e la donna ne rimane l’unica proprietaria.
Avv. Mauro Sbaraglia
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