Affidamento condiviso non vuol dire necessariamente che i genitori debbano avere regimi di frequentazione dei figli perfettamente identici.
Questo concetto non è chiaro a tutti ed è bene quindi ricordarlo.
Il nostro ordinamento non vuole che ci siano genitori di serie A e genitori di serie B; di conseguenza, l’aspirazione è certamente quella di garantire ad entrambi una frequentazione paritaria con i figli (il che, del resto, corrisponde anche all’interesse dei minori).
Ma questa non è una regola inderogabile.
Infatti, quando è chiamato a decidere il regime di frequentazione tra genitori e figli, il Giudice deve compiere diverse valutazioni, tenendo conto, primariamente, dell’interesse dei minori.
In quest’ottica, dunque, è certamente legittimo un regime di frequentazione che attribuisca (motivando le ragioni) ad un genitore tempi di frequentazione dei figli inferiori rispetto all’altro.
Con l’ordinanza n.17222/21, la Corte di Cassazione ha infatti affermato: “va premesso che il regime legale dell’affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell’interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, tuttavia nell’interesse di quest’ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale. Per tale ragione, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall’esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all’esplicazione del loro ruolo educativo”.
Quindi, in buona sostanza:
- la regola è che i genitori debbano avere con i figli frequentazioni di pari durata;
- tuttavia, laddove vi siano oggettive necessità o interessi dei figli, il Giudice può stabilire regimi di frequentazione non identici.
Avv. Mauro Sbaraglia
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