Il condominio sottoscrive un contratto con un fornitore (ad esempio per l’esecuzione di lavori nello stabile) e l’amministratore provvede quindi a ripartire la spesa tra i vari condomini, secondo le quote millesimali di ciascuno di essi.
Domanda: i condomini possono pagare direttamente al fornitore o devono necessariamente pagare all’amministratore?
Di questo si è occupata la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.10371/21.
Secondo la Corte, la risposta a questa domanda è che il condomino deve effettuare il pagamento all’amministratore.
E’ vero, infatti, che chi vanta un credito nei confronti di un condominio, “in forza di contratto concluso dall’amministratore nell’ambito delle sue attribuzioni, può far valere [questo credito] anche direttamente nei confronti del singolo condomino, in proporzione della rispettiva quota millesimale”; ma ciò non significa che sia vero anche il contrario, che cioè il condomino possa pagare direttamente il creditore, bypassando l’amministratore.
Infatti, “l’obbligo di pagamento degli oneri condominiali da parte del singolo partecipante ha, per contro, causa immediata nella disciplina del condominio, e cioè nelle norme di cui agli artt. 1118 e 1123 ss. c.c., che fondano il regime di contribuzione alle spese per le cose comuni”.
Ne consegue, sempre secondo la Cassazione, che “il singolo deve sempre e comunque pagare all’amministratore, salva l’insorgenza, in sede di bilancio consuntivo, di un credito da rimborso per gli avanzi di cassa residuati” e che “il pagamento diretto eseguito dal singolo partecipante a mani del creditore del condominio non sarebbe comunque idoneo ad estinguere il debito “pro quota” dello stesso relativo ai contributi ex art. 1123 c.c.”.
Attenzione, dunque, ad effettuare pagamenti direttamente al fornitore, perché in questo modo si rischia di trovarsi poi in difficoltà con il condominio.
Avv. Mauro Sbaraglia
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