L’assicurazione per la r.c.a. copre anche i danni causati dalla circolazione delle automobili (e degli altri mezzi) all’interno di aree private.
E’ questo il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.21983/21.
Il caso traeva origine da una vicenda tragica: un bambino di un anno, mentre si trovava nei pressi di un garage privato, era stato investito dal camper guidato dal nonno.
L’assicurazione aveva negato il risarcimento del danno ai familiari del bambino, sostenendo che il sinistro non si era verificato su una strada pubblica, ma, come detto, all’interno di un’area privata e che pertanto la polizza assicurativa non fosse azionabile.
La tesi della compagnia è stata accolta sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello; le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno invece ribaltato queste decisioni, affermando la piena operatività della polizza.
Infatti, secondo la Cassazione, “è allora l’utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale ad assumere fondamentale rilievo […]. Il criterio discretivo cui assegnare rilievo ai fini della determinazione dell’estensione della copertura assicurativa per la r.c.a. deve dunque rinvenirsi nell’uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale”.
In altri termini, ciò che rileva è che il mezzo sia utilizzato in modo per così dire normale, secondo la “sua funzione abituale”:
- se ciò si verifica, l’assicurazione deve risarcire il danno;
- in caso contrario, se cioè il mezzo viene usato in modo anomalo (la Cassazione fa l’esempio di un veicolo “utilizzato come arma per investire e uccidere persone”), la compagnia non dovrà riconoscere alcun risarcimento.
Avv. Mauro Sbaraglia
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