Se due genitori separati non sono d’accordo sulla scelta della scuola da far frequentare ai figli, come si risolve il contrasto?
L’ordinanza n.21553/21 della Corte di Cassazione ha affrontato il problema.
La vicenda aveva ad oggetto il contrasto tra una madre, che voleva che il figlio continuasse a frequentare una scuola cattolica, ed un padre, che voleva invece farlo trasferire in una scuola pubblica.
La Cassazione ha innanzi tutto richiamato l’art. 337 ter, comma 3, c.p.c., che prevede: “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice…”.
Dunque, di fronte ad un insanabile contrasto tra i genitori, spetta al Giudice decidere.
Ciò detto, quali sono i criteri che un Giudice deve usare per emettere la sua decisione?
Il criterio più importante è quello “del preminente interesse del minore ad una crescita sana ed equilibrata”.
Nel caso del quale si è occupata la Cassazione, quest’ultima ha confermato la scelta della madre di continuare a mandare il figlio presso una scuola cattolica.
Questa decisione non si basa, com’è ovvio, su una predilezione per la scuola cattolica, a discapito di quella statale, ma sulla considerazione che il bambino aveva già iniziato un percorso in quella scuola e che pertanto allontanarlo dal suo ambiente (nuovi insegnanti, nuovi compagni di classe, ecc.) non sarebbe stato opportuno.
E ciò tanto più in un momento già difficile, qual è quello della separazione dei genitori, che inevitabilmente si riflette negativamente sui figli.
Secondo la Cassazione, “centrale – e comunque fondante la decisione – si manifesta in realtà l’aspetto relativo al senso d’instabilità, di disorientamento, che la recente separazione dei genitori ha provocato in […] sì da porre come prioritaria l’esigenza di non introdurre fratture e discontinuità ulteriori, come facilmente seguenti alla frequentazione di una nuova scuola e del diverso ambiente, che inevitabilmente vi si collega”.
La Corte ha quindi ritenuto che fino alla fine del ciclo scolastico ormai avviato non sia opportuno cambiare scuola; invece, quando il ciclo sarà finito, si potrà fare una nuova valutazione e magari giungere a conclusioni differenti.
Avv. Mauro Sbaraglia
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