Quando si devono fare dei lavori in casa è bene rivolgersi ad un’impresa seria e magari nominare un direttore dei lavori, che verifichi il regolare e corretto andamento dei lavori.
Tuttavia, può sempre capitare che si verifichino dei problemi o che l’impresa e/o il D.L. non operino bene e si rendano inadempienti.
In questi si può naturalmente agire per chiedere un risarcimento dei danni, ma per il committente potrebbe non essere facile distinguere e “quantificare” le responsabilità dell’impresa e del D.L.; in altri termini, c’è il rischio che venga chiesto ad uno il risarcimento di danni, che in realtà sono stati provocati dall’altro.
Della questione si è occupata la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.20704/21, con la quale è stato affermato un importante principio, che semplifica la vita dei committenti.
La Corte ha infatti affermato che “ove il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del progettista – direttore dei lavori, entrambi ne rispondono solidalmente, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’unico evento dannoso”.
In altre parole, una volta appurato che l’impresa e il D.L. abbiano entrambi contribuito ad arrecare un danno, entrambi sono responsabili per l’intero nei confronti del committente (“qualora il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia ascrivibile alle condotte concorrenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori (o del progettista), entrambi sono solidamente responsabili del danno, a nulla rilevando la diversità dei titoli cui si ricollega la responsabilità, con la conseguenza che il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro per il risarcimento dell’intero danno”).
Il committente non dovrà quindi promuovere due diversi giudizi, imbarcandosi in una complessa individuazione delle specifiche responsabilità dell’uno e dell’altro, ma potrà richiedere ad entrambi il risarcimento dell’intero danno.
Saranno poi l’impresa ed il D.L. a dover risolvere tra loro la questione dell’esatta ripartizione delle varie responsabilità.
Avv. Mauro Sbaraglia
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