Il condominio non risponde delle violazione del regolamento condominiale poste in essere dai singoli condomini.
Così si può sintetizzare il principio espresso dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.35315/21.
La vicenda era grosso modo la seguente: una condomina fa causa al suo condominio, lamentando “la violazione dell’art. 7 del regolamento condominiale, consistente nelle immissioni di arbusti e fogliame provenienti da altre unità immobiliari sul terrazzo di proprietà dell’attrice, con correlata condanna del Condominio al pagamento di un indennizzo”.
Secondo la condomina, poiché l’amministratore, ai sensi dell’art. 1130 c.c., deve “curare l’osservanza del regolamento di condominio”, la violazione del regolamento da parte di alcuni condomini può essere imputata all’amministratore e quindi all’intero condominio.
Secondo la Cassazione, la tesi della condomina è errata.
Infatti, è certamente vero che uno dei compiti dell’amministratore sia fare in modo che il regolamento sia rispettato e che pertanto egli “è legittimato ad agire in giudizio per ottenere la cessazione degli abusi posti in essere da un condomino”; tuttavia, ciò “non significa affatto che, al contrario, sussista la legittimazione passiva del condominio, rappresentato in giudizio dall’amministratore ai sensi dell’art. 1131, secondo comma, cod. civ., in ordine alla pretesa del singolo rivolta ad accertare le violazioni regolamentari perpetrate da altri partecipanti ed ad ottenere una conseguente condanna risarcitorio del condominio stesso”.
Secondo la Corte, delle violazioni del regolamento rispondono i condomini che le hanno poste in essere e risponde l’amministratore che non si sia adoperato per evitare che si verificassero.
Pertanto, “dall’omesso adempimento dell’obbligo dell’amministratore di curare l’osservanza del regolamento di condominio ex art. 1130, primo comma n. 1, cod. civ. non ridonda, invero, alcuna automatica responsabilità ricadente nella sfera giuridica dell’intero condominio. L’amministratore, piuttosto, è responsabile nei confronti dei condomini per i danni cagionati dalla sua negligenza, dal cattivo uso dei poteri e, in genere, da qualsiasi inadempimento degli obblighi legali o regolamentari”.
In conclusione, quindi, il condomino che voglia agire per la violazione delle disposizioni del regolamento condominiale deve farlo contro i condomini responsabili di tali violazioni ed eventualmente contro l’amministratore che sia rimasto inerte.
Avv. Mauro Sbaraglia
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