Il 30 dicembre scorso la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza (n.41960/21) relativa alla ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l’ex coniuge divorziato.
I principi espressi sono quelli già affermati in precedenti ordinanze, ma vale la pena sintetizzarli ancora una volta.
Il passaggio chiave della pronuncia è il seguente: “la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata ponderando, con prudente apprezzamento, in armonia con la finalità solidaristica dell’istituto, il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni, con quelli correttivi, eventualmente presenti, della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche e dell’entità dell’assegno divorzile”.
Dunque, se è vero che il criterio della durata del matrimonio è molto importante, è altresì vero che il Giudice deve considerare ed utilizzare anche altri criteri.
In primo luogo, quello relativo alla durata della convivenza more uxorio, “dovendosi riconoscere alla convivenza more uxorio non una semplice valenza correttiva dei risultati derivanti dall’applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale”.
In secondo luogo, quello relativo all’entità dell’assegno divorzile, senza però “individuare nell’entità dell’assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all’ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso”; ciò significa che la quota della pensione di reversibilità attribuita al coniuge divorziato potrebbe essere addirittura maggiore dell’assegno divorzile.
In conclusione, quindi, “il giudice deve tenere conto dell’elemento temporale (durata del matrimonio), la cui valutazione non può in nessun caso mancare – ma che, al contempo, non può divenire esclusivo nell’apprezzamento del giudice -, e deve tenere conto di ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali; non tutti tali elementi, peraltro, devono necessariamente concorrere né essere valutati in egual misura, rientrando nell’ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto”.
Avv. Mauro Sbaraglia
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