Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza n.1796/22), non basta dimostrare di aver coltivato un fondo per poterlo usucapire.
Il caso riguardava tre persone, che nel 2003 avevano adito il Tribunale di Busto Arsizio, “invocando l’accertamento dell’intervenuta usucapione, in loro favore, della piena proprietà di un fondo”.
I tre, in sintesi, sostenevano che la coltivazione del fondo per molti anni giustificasse la loro richiesta di usucapione.
Come detto, la Cassazione non è stata dello stesso avviso, perché “non è sufficiente la mera coltivazione del fondo, ai fini della prova del possesso utile ad usucapionem”.
Chi vuole usucapire deve offrire anche altri elementi, che dimostrino che il terreno sia stato posseduto come proprietario, escludendo quindi gli altri: “la coltivazione deve quindi essere accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus; l’interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui”.
Ma quali sono questi indizi?
La Cassazione segnala che “la recinzione materiale del fondo agricolo, quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios”; del resto, la recinzione di un terreno costituisce un atto che ben difficilmente può essere frainteso.
Chi dimostra di aver recintato e coltivato un terreno per il lasso di tempo previsto dalla legge, ben difficilmente vedrà respinta la sua domanda di usucapione.
Possono naturalmente esserci altri modi per affermare il proprio diritto, ma certamente la recinzione del fondo costituisce il modo più chiaro per esprimere la propria intenzione.
Di seguito il principio di diritto espresso dalla Cassazione: “In relazione alla domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso “uti dominus” del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale, o sulla mera tolleranza del proprietario, e non esprime comunque un’attività idonea a realizzare l’esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l’espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile, in astratto, per colui che invochi l’accertamento dell’intervenuta usucapione del fondo agricolo, conseguire senza limiti la prova dell’esercizio del possesso “uti dominus” del bene, la prova dell’intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell’intenzione del possessore di esercitare, sul bene immobile, una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios, e dunque di possederlo come proprietario, escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto“.
Avv. Mauro Sbaraglia
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