Per evitare di vedersi notificate multe, decreti ingiuntivi o altri atti giudiziari, qualcuno pensa che sia sufficiente togliere il proprio nome dal citofono o dalla cassetta della posta.
Ovviamente, non è così.
A parte il fatto che se l’ufficiale giudiziario accerta che il destinatario delle notifica non è presente nell’indirizzo risultante dal certificato di residenza, utilizza una particolare procedura di notifica, dettata dall’art. 143 c.p.c., che si perfeziona dopo 20 giorni.
Quindi, anche in caso di irreperibilità del destinatario, la legge prevede uno speciale iter, che consente il perfezionamento della notifica.
Ma c’è di più.
Se l’ufficiale giudiziario non trova il destinatario nell’indirizzo indicatogli, deve effettuare delle ricerche, per verificare se quella persona si trovi effettivamente lì.
Infatti, come ha rilevato di recente la Corte di Cassazione (ordinanza n.2530/22), “non sussistendo per legge alcun obbligo, per i soggetti giuridici, di indicare il proprio nominativo sui citofoni o sulla cassetta postale del luogo di abitazione”, l’ufficiale giudiziario non può limitarsi a prendere atto dell’assenza del nome su citofono e cassetta della posta, ma “è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata”.
In buona sostanza, da un lato non c’è alcun obbligo di indicare il proprio nome sul citofono e sulla cassetta della posta, dall’altro lato sarebbe in ogni caso troppo facile sottrarsi alle notifiche, omettendo di indicare il proprio nome.
Credo che sia molto più conveniente ricevere le notifiche ed eventualmente consultare un avvocato, ai fini di un’eventuale impugnazione, opposizione od altro, piuttosto che ignorarle e ritrovarsi poi con un provvedimento regolarmente notificato e non più contestabile.
Avv. Mauro Sbaraglia
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