Quando si verifica un sinistro stradale, il proprietario dell’automobile danneggiata formula la richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa.
Ai sensi dell’art. 145 del codice delle assicurazioni, “…l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno…”.
Il successivo art. 148 disciplina poi le modalità con le quali deve essere formulata la richiesta di risarcimento, i termini entro i quali la compagnia deve rispondere, ecc.
Tutta questa normativa è volta, com’è ovvio, a cercare di evitare che il contenzioso arrivi in tribunale, favorendo, invece, gli accordi stragiudiziali tra le parti.
Quello che però non deve sfuggire è che le disposizioni impongono all’assicurazione di svolgere la propria attività entro termini prestabiliti, ma impongono altresì la collaborazione del soggetto danneggiato.
Come rilevato dall’ordinanza n.1756/22 della Corte di Cassazione, affinché “la procedura di risarcimento descritta nella norma ora citata possa operare è indispensabile, però, che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere impostole e, cioè, di formulare un’offerta congrua, ciò che richiede sia un presupposto formale, ovvero la trasmissione di una richiesta contenente elementi (indicati nell’art. 148 Codice delle assicurazioni private) sufficienti a permettere all’assicuratore di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l’offerta, sia un requisito sostanziale, e ciò in quanto la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 cod. civ.) e buona fede (art. 1375 cod. civ.)“.
In quest’ottica, si comprende facilmente che il soggetto che si rifiuti di consentire alla compagnia assicurativa di ispezionare il mezzo danneggiato non potrà agire in giudizio contro la compagnia medesima.
In altri termini, “viene meno, dunque, a tale dovere di collaborazione – subendone, come conseguenza, l’improponibilità della domanda risarcitoria – il danneggiato che si è sottratto all’ispezione del mezzo, attività utile alla ricostruzione della dinamica dell’incidente e alla formulazione di una congrua offerta risarcitoria“.
In conclusione, quindi, chi vuole chiedere un risarcimento per i danni subiti dall’automobile dopo un sinistro stradale deve consentire all’assicurazione di ispezionare il mezzo; se non lo consente, perde il diritto di agire in giudizio.
Avv. Mauro Sbaraglia
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