Se un bambino si fa male mentre gioca in un parco di proprietà del Comune, quest’ultimo è responsabile e deve risarcire i danni?
Ovviamente la risposta è… dipende.
Con l’ordinanza n.12549/22, la Corte di Cassazione si è occupata del caso di un padre, che qualche anno fa fece causa ad un Comune, “perché fosse condannato a risarcire i danni subiti dalla figlia, a causa della caduta da un gioco, esistente all’interno di un parco comunale, sul quale risultava presente una sostanza oleosa, che impediva una presa adeguata dello stesso”.
La Cassazione ha negato il risarcimento; vediamo perché.
Al di là del fatto che, secondo la Corte, la presenza della sostanza oleosa non è stata dimostrata, quello che è più interessante è il principio affermato.
Nell’ordinanza si legge, infatti: “l’utilizzo delle strutture esistenti in un parco giochi — a meno che non risulti provato che le stesse erano difettose e, come tali, in grado di determinare pericoli anche in presenza di un utilizzo assolutamente corretto — non si connota, di per sé, per una particolare pericolosità, se non quella che normalmente deriva da simili attrezzature, le quali presuppongono, comunque, una qualche vigilanza da parte degli adulti, i quali, in un parco giochi, devono avere ben presenti i rischi che ciò comporta, non potendo poi invocare come fonte dell’altrui responsabilità, una volta che la caduta dannosa si è verificata, esistenza di una situazione di pencolo che egli era tenuto doverosamente a calcolare”.
Cosa significa?
Significa che, al di là del caso in cui le attrezzature siano danneggiate o difettose e siano quindi pericolose anche se usate correttamente, sussiste sempre il dovere dei genitori di vigilare sull’attività dei figli, tenendo conto delle situazioni di pericolo che potrebbero verificarsi e che un bambino non è in grado di prevedere.
Il Comune quindi non deve risarcire il danno, se una più attenta vigilanza del genitore avrebbe evitato che il sinistro si verificasse.
Avv. Mauro Sbaraglia
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