Come sappiamo tutti, uno dei provvedimenti che possono essere assunti dal Tribunale in sede di separazione dei coniugi riguarda l’assegnazione della casa familiare; e tra le varie ipotesi che possono verificarsi, c’è anche quella che l’appartamento venga assegnato al coniuge che non ne è proprietario.
Domanda: se il coniuge al quale è stata assegnata la casa non paga le rate condominiali, l’amministratore del condominio può agire nei suoi confronti per recuperare le somme?
L’ordinanza n.16613/22 della Corte di Cassazione ci dà la risposta.
La Corte ricorda, innanzi tutto, che “l’amministratore del condominio ha diritto – ai sensi del combinato disposto degli artt. 1118 e 1123 c.c. e 63, comma 1, disp. att. c.c. – di riscuotere i contributi e le spese per la manutenzione delle cose comuni ed i servizi nell’interesse comune direttamente ed esclusivamente da ciascun condomino, e cioè di ciascuno dei titolari di diritti reali sulle singole unità immobiliari, restando esclusa un’azione diretta anche nei confronti del conduttore della singola unità immobiliare”.
Ebbene, anche se l’assegnatario di un appartamento non è un conduttore, la disciplina relativa al recupero degli oneri condominiali è la medesima: “per il recupero della quota di spese di competenza di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, è, quindi, passivamente legittimato il vero proprietario di detta unità…”.
Il diritto di godimento della casa familiare non rileva quindi nei confronti dell’amministratore, il quale non può agire direttamente nei confronti del soggetto assegnatario dell’immobile; l’amministratore può agire solo nei confronti del proprietario dell’appartamento.
Questo il principio di diritto enunciato dalla Cassazione: “l’amministratore di condominio ha diritto di riscuotere i contributi per la manutenzione e per l’esercizio delle parti e dei servizi comuni esclusivamente da ciascun condomino, e cioè dall’effettivo proprietario o titolare di diritto reale sulla singola unità immobiliare, sicché è esclusa un’azione diretta nei confronti del coniuge o del convivente assegnatario dell’unità immobiliare adibita a casa familiare, configurandosi il diritto al godimento della casa familiare come diritto personale di godimento sui generis”.
Avv. Mauro Sbaraglia
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