La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.14256/22, è tornata ad occuparsi del rapporto tra assegno divorzile e nuova convivenza di fatto, ribadendo i principi espressi di recente dalle Sezioni Unite, con la sentenza n.32198/21.
In altre parole, è stato ribadito che l’avvio di un nuova convivenza more uxorio, anche se stabile, non determina in modo automatico la perdita dell’assegno di mantenimento (“l’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtu’ del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno, in relazione alla sua componente compensativa”)
Occorre invece valutare se il soggetto che percepisce l’assegno abbia dato un contributo alla famiglia, sacrificando alcune sue aspirazioni personali, rinunciando ad occasioni di carriera e di guadagno, ecc.
Infatti, se ciò fosse accertato, il soggetto manterrebbe il diritto al mantenimento, ancorché ridotto (“in tema di assegno divorzile in favore dell’ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell’attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa; a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge. L’assegno, su accordo delle parti, può anche essere temporaneo”).
In conclusione, quindi, l’avvio di una nuova convivenza oggi non fa più perdere automaticamente il diritto al mantenimento, come succedeva in passato; bisogna invece valutare caso e per caso, tenendo conto del contributo dato alla famiglia dal soggetto economicamente più debole.
Avv. Mauro Sbaraglia
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