La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.24531/22, è tornata ad occuparsi del contrassegno invalidi, affermando, o meglio, riaffermando alcuni principi importanti.
Vediamo in breve quali sono:
- il contrassegno invalidi è valido su tutto il territorio nazionale e consente al titolare di circolare anche sulle corsie preferenziali (“…dette norme conferiscono all’invalido un diritto personale di poter circolare, su tutto il territorio nazionale e anche nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, con il solo onere di esporre il contrassegno che denota, per l’appunto, la destinazione del mezzo di servizio della persona disabile”);
- non sussiste a carico del titolare del contrassegno l’obbligo di segnalare preventivamente al Comune le auto che egli intende utilizzare per i suoi spostamenti (“l’esercizio di tale diritto non può essere condizionato dal preventivo assolvimento di un onere informativo ulteriore a favore dell’ente comunale”);
- i Comuni non devono limitare od ostacolare la circolazione dei disabili, imponendo loro obblighi ulteriori rispetto all’esposizione nella parte anteriore dell’auto del contrassegno (“non può, infatti, frapporsi alcun ostacolo alla libertà di locomozione del soggetto disabile fondato sull’addotta inadeguatezza del sistema di controllo automatizzato dell’ente locale territoriale, essendo, anzi, onere di tale ente di procedere all’approntamento di meccanismi automatizzati tali da essere idonei alle necessarie verifiche della legittimità di tale circolazione”).
Avv. Mauro Sbaraglia
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