Il codice civile prevede una presunzione di responsabilità a carico del conducente dell’auto rimasta coinvolta in un sinistro.
L’art. 2054 prevede infatti: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Questo significa che il pedone che viene investito da un auto ha sempre diritto al risarcimento?
La risposta è no.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.26873/22, ha infatti ricordato che “la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall’art. 2054, comma 1, cod. civ., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l’indagine sull’imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, cod. civ…”.
Che vuol dire?
Vuol dire che il Giudice deve comunque verificare la condotta del pedone ed accertare se essa abbia o meno contribuito – ed eventualmente in quale misura – al verificarsi del sinistro.
Nel caso di cui si è occupata la Cassazione, poiché era stata accertata “la presenza del pedone, in orario notturno e in assenza di illuminazione, su strada extraurbana, in violazione dell’art. 175 cod. strada”, la Corte ha ritenuto di confermare la sentenza di appello, che aveva negato il risarcimento al pedone.
Avv. Mauro Sbaraglia
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