A causa di un sinistro, un’automobile subisce dei danni, per la riparazione dei quali resta in officina alcuni giorni (cd. fermo tecnico); il proprietario dell’auto decide allora di noleggiare un’altra auto.
Domanda: il costo del noleggio deve essere risarcito?
Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza n.27389/22), il risarcimento non è automatico, perché “il danno consistente nella necessità di noleggiare un veicolo sostitutivo va provato, non è, come si suol dire, in re ipsa”.
La Cassazione sostiene che nel lasso di tempo in cui un’auto rimane ferma per le riparazioni si verificano dei danni, “come il deprezzamento del veicolo, il bollo da pagare comunque, senza fare uso della vettura, e così il premio assicurativo, il cui costo è sopportato pur senza godimento del bene assicurato”; ma questi sono danni presunti, che quindi devono essere provati.
Stesso discorso vale per il noleggio di un’auto sostitutiva: “atteso che il danno va provato, è il danneggiato a dover dimostrare di avere sostenuto una spesa per il noleggio in conseguenza del fermo del suo veicolo”.
Ma come si prova questo danno?
Secondo la Corte, “la prova che le spese per il noleggio […] sono dovute al fermo tecnico, non consiste nella dimostrazione che il proprietario avesse davvero necessità di servirsene, ossia nella dimostrazione dell’uso della vettura sostitutiva, ma nella dimostrazione che quelle spese sono state rese necessarie dal danneggiamento del proprio veicolo, e questa dimostrazione può essere offerta per presunzioni, non necessariamente per esplicita prova”.
Avv. Mauro Sbaraglia
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