Il conduttore che esegue dei lavori nell’immobile che conduce in locazione ha sempre diritto al rimborso?
Vediamo come ha risposto la Corte di Cassazione.
Il caso era grosso modo il seguente: una società prendeva in locazione un immobile per lo svolgimento di attività fisioterapica, diagnostica, ecc. Tuttavia, “l’impianto elettrico, la caldaia e l’impianto di ventilazione non erano però risultati conformi alla normativa, erano risultati privi di certificazione ed affetti da carenze tali da rendere inutilizzabile per l’uso convenuto l’immobile”.
La società chiedeva quindi al locatore di intervenire e, di fronte all’inerzia di quest’ultimo, “eseguiva i lavori straordinari a tal fine necessari e chiedeva la restituzione delle spese sostenute”.
Dal momento che il locatore ometteva di rimborsare le somme, veniva avviata una causa.
La Cassazione si è pronunciata con l’ordinanza n.18667/22, con la quale ha affermato che “il conduttore che esegue a sue spese sull’immobile locato interventi che spettano al locatore soddisfa gli oneri probatori su di lui gravanti, dimostrando la necessità delle riparazioni per assicurare che la cosa locata possa essere utilizzata per l’uso pattuito, di avere avvisato il locatore ovvero la sua inerzia rispetto alla sollecitazione all’adempimento di un obbligo di fare”.
In altre parole, per ottenere il rimborso delle somme anticipate, il conduttore deve provare:
- che le riparazioni erano necessarie per adibire l’immobile all’uso pattuito con il contratto;
- di aver avvisato il locatore;
- che quest’ultimo sia rimasto inerte.
Se queste tre prove vengono offerte e se, ovviamente, il locatore non prova di aver corrisposto le somme, il conduttore otterrà il rimborso di quanto anticipato.
Avv. Mauro Sbaraglia
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