Un’interessante ordinanza della Corte di Cassazione, la n.28629/22, si è pronunciata sulla maggioranza necessaria per le delibere condominiali.
L’aspetto interessante è quello riguardante la necessità che ci sia anche una maggioranza degli intervenuti all’assemblea.
Mi spiego meglio.
L’art. 1136, comma 3, c.c. prevede che una delibera debba ottenere non solo un terzo del valore dell’edificio, ma anche la maggioranza degli intervenuti all’assemblea (“…L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio”).
Alla luce di ciò, la Cassazione ha affermato che, “ai sensi del vigente comma 3 dell’art. 1136 c.c., la delibera dell’assemblea di seconda convocazione, ove non si versi nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5, è valida se riporta un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio, dovendo, quindi, il numero di coloro che hanno votato a favore, sotto il profilo dell’elemento personale, superare pur sempre il numero dei condomini dissenzienti”.
La ragione di questa scelta del Legislatore è, evidentemente, quella di “contemperare le ragioni dominicali con la tutela delle volontà individuali dei condomini, che sarebbero altrimenti soverchiate nelle situazioni in cui vi è una evidente sproporzione dei valori millesimali spettanti ai singoli partecipanti”.
In altre parole, si è voluto evitare che un condomino o pochi condomini, che possiedono molti millesimi, possano fare il bello ed il cattivo tempo in assemblea, rendendo del tutto ininfluente il voto degli altri condomini.
È certamente raro che in un condominio ci sia un condomino che detenga un numero di millesimi tale da poter decidere in autonomia; è invece più probabile che alcuni condomini, pur essendo minoranza degli intervenuti, abbiano la maggioranza dei millesimi; in questo caso, la delibera non è valida.
Avv. Mauro Sbaraglia
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