Qualche tempo fa avevo segnalato il nuovo orientamento giurisprudenziale in materia di assegno divorzile e nuova convivenza del coniuge beneficiario del mantenimento.
Il nuovo orientamento è stato applicato di recente dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.33665/22.
La vicenda trae origine dal ricorso di una donna, alla quale era stato negato l’assegno di mantenimento divorzile, in quanto, dopo la fine del matrimonio, aveva avviato una nuova convivenza more uxorio.
Prima il Tribunale e poi la Corte d’Appello di Catania avevano negato il mantenimento alla donna, sostenendo che “l’instaurazione di una nuova famiglia da parte del coniuge divorziato, anche se di fatto, recide ogni connessione con il modello di vita relativo alla pregressa convivenza matrimoniale, determinando il venir meno dei presupposti per l’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge”.
Alla luce del nuovo orientamento, la Cassazione non ha ritenuto condivisibile questa motivazione.
Secondo la Corte, infatti, occorre valutare di volta in volta se il coniuge che ha avviato una nuova convivenza abbia o meno diritto all’assegno divorzile.
Infatti, “in tema di assegno divorzile in favore dell’ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell’attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa; a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge”.
In buona sostanza, se il coniuge che chiede il mantenimento dimostri di essere privo di mezzi adeguati, perché, durante il matrimonio, ha sacrificato la propria carriera per dedicarsi alla famiglia, avrà comunque diritto al mantenimento, anche se nel frattempo abbia avviato una convivenza more uxorio.
Avv. Mauro Sbaraglia
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