Quando si fa un contratto di locazione, il conduttore versa di solito una somma pari a due mensilità a titolo di deposito cauzionale.
Ma a che cosa serve il deposito cauzionale?
Secondo alcuni, servirebbe solamente a “coprire” gli eventuali danni arrecati dal conduttore all’immobile; quindi, alla fine del contratto, in mancanza di danni, il locatore dovrebbe, sempre e comunque, restituire la somma al conduttore.
In realtà, non è esattamente così.
Infatti, nella recente ordinanza n.194/23 della Corte di Cassazione, si legge che “la funzione del deposito cauzionale, nel contratto di locazione, è di garantire il locatore per l’adempimento di tutti gli obblighi, legali e convenzionali, gravanti sul conduttore, a cominciare da quello di pagamento dei canoni, neppure escluso quello di recedere dal contratto dando il dovuto preavviso”.
Quindi, il deposito non serve soltanto a garantire il locatore in caso di danni arrecati all’immobile, ma, più in generale, serve a garantire l’adempimento di tutti gli obblighi gravanti sul locatario.
Questo il principio di diritto espresso dalla Cassazione: “il locatore può sottrarsi all’obbligo di restituzione del deposito cauzionale, a condizione che proponga domanda giudiziale per l’attribuzione dello stesso, in tutto o in parte, a copertura di specifici danni subiti, di qualsiasi natura, e non solo di quelli subiti dalla «res locata», ovvero di importi rimasti impagati”.
Avv. Mauro Sbaraglia
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