Un automobilista finisce fuori strada con la sua vettura e, ritenendolo responsabile dell’accaduto l’ente gestore della strada, decide di fargli causa.
In particolare, l’automobilista riferisce che, “a causa del forte temporale, si veniva a trovare in un muro di pioggia fittissima che provocava l’allagamento del fondo stradale, in quanto difettavano di manutenzione sia l’asfalto sia la banchina, per cui le acque meteoriche non defluivano” e di aver quindi perso il controllo della macchina.
L’Amministrazione si difendeva, sostenendo che quel giorno si era abbattuto sulla zona un temporale assolutamente eccezionale e che pertanto nessuna responsabilità le poteva essere attribuita.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.32643/23, ha accolto il ricorso dell’automobilista.
La Corte ha infatti rilevato che “le precipitazioni atmosferiche integrano l’ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell’art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell’imprevedibilità oggettiva e dell’eccezionalità, da accertarsi – sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) – con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della “res” oggetto di custodia”.
In altre parole, per valutare se un temporale abbia effettivamente avuto natura eccezionale, escludendo così la responsabilità di chi gestisce la strada, non bastano le dichiarazioni dei testimoni o magari un articolo di giornale; occorre invece dimostrare, con accurati dati statistici di lungo periodo, che le precipitazioni siano state effettivamente straordinarie.
Questa prova non deve essere offerta dall’automobilista, ma da chi gestisce la strada.
Nel caso di specie, l’ente non ha depositato questo tipo di dati e quindi la Cassazione ha accolto il ricorso dell’automobilista.
Avv. Mauro Sbaraglia
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