Visto che le strade ed i marciapiedi delle nostre città sono, ahimè, pieni di buche e sconnessioni, capita spesso che la Corte di Cassazione si debba occupare di cause promosse dai cittadini nei confronti dei Comuni per ottenere il risarcimento dei danni.
Una della ultime pronunce del 2023 è stata l’ordinanza n.30394/23.
Il caso è simile a tanti altri: un uomo cade a terra e subisce delle lesioni, a causa del “dissesto del marciapiede (per mancanza di mattonelle), non visibile né segnalato, in punto ove peraltro risultavano posizionati due tombini, talché si presentava insidioso per qualunque utente”.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello respingono però la sua domanda.
L’uomo va allora in Cassazione, ma la Corte conferma la pronuncia di secondo grado.
La Cassazione ha infatti ribadito che, in casi come questo, oltre a dover valutare l’effettiva presenza della buca o dell’avvallamento lamentato dal soggetto danneggiato, il giudice deve valutare quale sia stata la condotta di quest’ultimo.
Una condotta imprudente può infatti determinare la riduzione del risarcimento o addirittura la sua negazione (“quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”).
Secondo la Corte, infatti, il Comune “non può rispondere dei danni cagionati in via esclusiva dalla condotta del danneggiato”.
Nel caso specifico, la Cassazione ha negato il risarcimento, perché:
- l’incidente era avvenuto in un’area dove “l’illuminazione pubblica […] garantiva la visibilità dei luoghi”;
- il dissesto provocato dall’assenza di mattonelle era “di estensione tale da essere agevolmente visibile a chiunque e, da chiunque, facilmente apprezzabile”;
- questa anomalia era percepibile ad occhio nudo e non poteva essere trascurata, tanto più che non era “risultato dall’espletata istruttoria che il dislivello, non segnalato, fosse occultato dalla presenza di ingombri o ostacoli specifici”.
Quindi, in buona sostanza, secondo la Cassazione l’uomo avrebbe potuto tranquillamente avvedersi per tempo della buca ed avrebbe quindi potuto evitarla facilmente.
Da qui, il rigetto della domanda di risarcimento.
Avv. Mauro Sbaraglia
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