Un terreno subisce dei danni a causa di un incendio, che era divampato in un terreno vicino (ma non confinante) e che si era poi propagato nei terreni circostanti.
Il proprietario del terreno danneggiato fa causa, chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti, alla proprietaria del terreno nel quale era divampato l’incendio; quest’ultima si oppone, facendo presente che i due terreni non erano confinanti e che quindi sussisteva anche una responsabilità del proprietario del terreno intermedio.
Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza n.1262/24), la richiesta di risarcimento del proprietario del terreno danneggiato è pienamente fondata e quindi deve essere accolta.
Perché?
Perché “ai fini dell’accertamento della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., in caso di propagazione di incendio – non occorre affatto l’indefettibile contiguità fisica tra il fondo originante e quello danneggiato”.
Del resto, nel corso del giudizio:
- era stato appurato con assoluta certezza che l’incendio era patito dal terreno della donna convenuta in giudizio e si era poi propagato in quello del soggetto danneggiato, dopo aver attraversato il fondo intermedio di un terzo soggetto, estraneo al giudizio;
- la proprietaria del terreno dov’è nato l’incendio non ha provato “il caso fortuito, o anche un ruolo causale del fondo intermedio idoneo ad escludere (in tutto o in parte) la propria responsabilità”;
- addirittura, era stato accertato che “il fondo della stessa appellante era talmente incolto e pieno di erbacce da aver ampiamente favorito la propagazione delle fiamme al suo interno” e poi ai terreni circostanti.
La responsabilità della proprietaria del fondo dove è divampato l’incendio è quindi evidente.
Avv. Mauro Sbaraglia
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