Com’è noto, le delibere condominiali possono essere impugnate dai condomini astenuti o dissenzienti entro 30 giorni dall’assemblea e dai condomini assenti entro 30 giorni dalla data di ricezione del verbale.
Ma cosa succede se un condomino inizialmente presente in assemblea, poi decide di allontanarsi?
Il termine per l’impugnazione decorre dall’assemblea, perché inizialmente egli era presente, o dalla ricezione del verbale, perché poi si è allontanato?
Si è occupata della questione l’ordinanza n.4191/24 della Corte di Cassazione.
Il caso riguardava un condomino, che dopo aver partecipato ad una parte della discussione, successivamente “si era allontanato dal locale in cui si stava svolgendo l’assemblea, manifestando tale sua volontà e non partecipando alla conseguente votazione”.
Secondo la Cassazione, il condomino “andava considerato propriamente assente all’atto dell’adozione della delibera concernente i due richiamati punti previsti all’ordine del giorno, ragion per cui il termine per impugnarla non si sarebbe potuto considerare decorrente dallo stesso giorno di assunzione della delibera”.
Peraltro, a nulla rileva il fatto che il condomino in questione sarebbe in realtà rimasto nei paraggi ed avrebbe quindi potuto ascoltare la discussione e la votazione degli altri condomini.
La Cassazione ritiene, infatti, che, “qualora un condomino ad un certo punto – nel corso della celebrazione di un’assemblea condominiale – si allontani e tale circostanza viene fatta annotare sul verbale, se è incontrovertibile che l’allontanamento non incide sui “quorum costitutivi” (che devono sussistere al momento iniziale), tale circostanza incide, altrettanto indiscutibilmente, su quelli deliberativi relativamente ai singoli punti all’ordine del giorno (nonché sui diritti dei distinti condomini) rispetto ai quali il singolo o più condomini abbiano deciso di non prendere parte alla discussione e alla conseguente delibera, e, quindi, di non partecipare alla votazione, rimanendo del tutto irrilevante la possibile udibilità dall’esterno, da parte dei condomini preventivamente allontanatisi, del locale di svolgimento dell’assemblea delle determinazioni che la stessa ha inteso adottare in proposito”.
Avv. Mauro Sbaraglia
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