Condominio e ostruzione della veduta in appiombo

Il giardino (o il terrazzo) è mio e quindi ci costruisco quello che voglio!

Ma è proprio così?

Non proprio, soprattutto se ci troviamo all’interno di un condominio.

Di recente, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del diritto di condomini di esercitare la cd. veduta in appiombo ovvero fino alla base dell’edificio.

Il caso riguardava un condomino, che aveva deciso di realizzare sul suo terrazzo un manufatto (“costituito da tralicci di metallo e da una copertura in legno e plastica”), anche per garantire meglio la sua privacy; il condomino del piano superiore aveva però contestato l’opera, sostenendo che essa pregiudicasse la sua visuale ed agevolasse l’accesso di ladri al suo appartamento.

La Cassazione, con l’ordinanza n.15906/24, ha dato ragione al condomino del piano superiore, confermando la sentenza che aveva disposto la rimozione del manufatto.

La Corte ha ribadito il consolidato principio, secondo il quale “il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell’edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino che, direttamente o indirettamente, pregiudichi tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà e alla riservatezza del vicino”.

Dunque, una costruzione che impedisca ai condomini dei piani superiori di vedere fino alla base dell’edificio è illegittima.

Peraltro, nel caso del quale si è occupata la Cassazione il manufatto era tanto più illegittimo, in quanto “la realizzazione della copertura rende, in via potenziale, più agevole l’accesso – ad opera di terzi – all’appartamento dei controricorrenti, con pregiudizio alla sicurezza della loro proprietà”.

Quindi, non c’era solo un problema di veduta, c’era anche un non meno importante problema di sicurezza.

Come detto, quindi, il condomino che aveva realizzato il manufatto è stato condannato a rimuoverlo ed a pagare le spese legali di tutti i gradi di giudizio.

Avv. Mauro Sbaraglia

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