Il cliente che scivola sul pavimento bagnato di un negozio deve essere risarcito dal negoziante, a meno che questi non provi di aver assunto tutte le iniziative necessarie ad evitare il sinistro. Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.13222/16 (sentenza Cassazione 13222_16).
Ma veniamo ai fatti.
In una giornata piovosa, una signora entra in un negozio affollato e scivola sul pavimento bagnato dagli ombrelli sgocciolanti degli altri clienti. La signora subisce la frattura del femore e decide dunque di citare in giudizio il negoziante per ottenere il risarcimento del danno patito.
In primo grado, il Tribunale accoglie la domanda, ma la Corte d’Appello ribalta la decisione, negando il risarcimento alla signora.
La Corte d’Appello sostiene infatti che la cliente avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione, in quanto, venendo dall’esterno ed essendo quindi perfettamente consapevole delle condizioni atmosferiche, avrebbe dovuto immaginare che il pavimento potesse essere bagnato e quindi scivoloso; del resto, aggiunge la Corte d’Appello, la disattenzione della signora è provata anche dal fatto che nessun altro cliente sia caduto.
Il fascicolo arriva infine davanti alla Corte di Cassazione, che ribalta nuovamente la decisione, richiamando nella sua motivazione la norma dell’art. 2051 c.c. (“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”).
Tale disposizione, derogando alla regola generale, prevede un’inversione dell’onere della prova: in caso di danni causati da cose in custodia, il danneggiato deve provare solamente l’evento dannoso ed il nesso di causalità con la cosa custodita, mentre il custode, vale a dire chi ha il possesso o la detenzione di una cosa, deve provare il caso fortuito ovvero deve “dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative, e già del principio generale del neminem laedere”.
Pertanto, tornando alla caduta della signora, se è vero che la scivolosità del pavimento poteva forse essere immaginata dalla cliente, è altresì vero che tale circostanza era invece nota (o quanto meno avrebbe dovuto esserlo) al negoziante.
Questi, dunque, preso atto dei numerosi clienti presenti nel locale e quindi dei tanti ombrelli sgocciolanti, avrebbe dovuto adottare le misure più idonee ad evitare che il pavimento potesse diventare pericoloso e provocare danni; ad esempio, avrebbe potuto regolare l’accesso nel locale, porre un portaombrelli all’ingresso del negozio, applicare del materiale antiscivolo sul pavimento ecc.
Poiché nulla di tutto ciò è stato fatto, il negoziante è responsabile del sinistro e deve dunque risarcire la sua cliente.
Ovviamente la responsabilità del custode può essere attenuata ove sussista un concorso di colpa del soggetto danneggiato; è tuttavia onere del custode (e nella fattispecie analizzata dalla Cassazione tale onere non è stato assolto dal negoziante) dimostrare che il danneggiato abbia tenuto una condotta negligente ed imprudente, contribuendo così al verificarsi del sinistro.
Avv. Mauro Sbaraglia