Durante la stagione invernale le precarie condizioni di molti marciapiedi delle nostre città sono aggravate dagli agenti atmosferici; pioggia, neve e ghiaccio possono trasformare una passeggiata in un percorso ad ostacoli.
Ne sa qualcosa un signore caduto qualche tempo fa su un marciapiede del Comune di Pozza di Fassa, in Trentino Alto Adige; la caduta fu provocata da una lastra di ghiaccio formatasi sul marciapiede.
Ritenendo che il Comune si sarebbe dovuto attivare per evitare la formazione di ghiaccio su strade e marciapiedi e che dunque fosse ipotizzabile una responsabilità dell’Ente Locale, il malcapitato decise di fare causa e di chiedere al Comune il risarcimento dei danni subiti.
Dopo il rigetto della domanda sia in Tribunale che in Corte di Appello, il signore ha da ultimo presentato un ricorso per cassazione.
La Corte si è pronunciata a dicembre e si è pronunciata negando anch’essa il risarcimento (ordinanza Cassazione 30137_17).
Perché?
Perché, secondo la Cassazione, “la situazione di pericolosità determinata dalla lastra di ghiaccio sul marciapiede era, per le circostanze di tempo e di luogo, sicuramente visibile” ed inoltre il signore indossava “scarpe inadatte”.
In altre parole, se l’esistenza di una lastra di ghiaccio, di una buca o di una pozzanghera, è visibile e nonostante ciò il soggetto danneggiato non abbia assunto una condotta prudente ovvero, come dice la Cassazione, non abbia assunto “un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza”, il risarcimento non è dovuto.
In buona sostanza, il nostro ordinamento ritiene più grave la condotta negligente e colposa di chi cammina senza fare attenzione a dove mette i piedi, rispetto a quella di chi deve garantire la manutenzione e l’utilizzabilità di strade e marciapiedi.
Si tratta di una tesi per certi versi poco condivisibile, perché in questo modo, paradossalmente, più grandi sono le buche, minori sono le possibilità che i Comuni debbano risarcire chi vi cade dentro; però, indipendentemente da come la si pensi, è bene sapere quello che prevede la legge, per non subire, dopo il danno della caduta, anche la beffa del rigetto del risarcimento.
Avv. Mauro Sbaraglia