L’art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile detta in poche righe alcune norme fondamentali per la gestione di un condominio. In particolare, oggi ci occupiamo del rapporto tra creditore del condominio, condominio e condomini (morosi e non).
Cosa accade se il condominio non paga un debito? Il creditore può agire anche nei confronti dei singoli condomini?
La risposta è positiva, il creditore in effetti può agire nei confronti dei condomini, rispettando però alcune regole.
Vediamo meglio.
L’art. 63 dice che l’amministratore “è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”.
Dunque, se il condominio non ha pagato o ha pagato solo in parte un suo debito, il creditore può chiedere all’amministratore i dati dei condomini morosi, in modo da poter agire direttamente nei loro confronti, ovviamente nei limiti delle quote di loro spettanza.
Questo significa che, in linea di massima, i condomini in regola con i pagamenti non hanno nulla da temere e possono stare tranquilli.
Dico “in linea di massima”, perché in realtà il comma 2 dell’art. 63 precisa che “I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini”.
Dunque, potrebbe accadere che i condomini che abbiano versato regolarmente le loro quote siano chiamati a corrispondere anche le quote dei condomini morosi.
Si tratta, però, di un’ipotesi abbastanza remota.
Infatti, prima di rivolgersi ai condomini in regola, il creditore deve provare ad aggredire i beni del condomino moroso, se necessario anche il suo immobile. Pertanto, salvi i casi in cui l’ammontare del debito sia molto elevato o il condomino abbia già altri debiti, è probabile che il creditore, pignorando i beni del condomino moroso, riesca a recuperare il suo credito, senza dover aggredire i condomini puntuali nei pagamenti.
Avv. Mauro Sbaraglia