Il mese scorso la Corte di Cassazione (ordinanza Cassazione 5915_18) è intervenuta su una questione molto interessante, che riguarda da vicino tutti coloro che sono in procinto di vendere o acquistare un immobile.
Cosa accade se il promissario acquirente, dopo la stipula del contratto preliminare, ma prima della stipula del definitivo, provoca dei danni a terzi?
Chi risponde dei danni, il venditore o il compratore?
In effetti, accade molto spesso che dopo la stipula del contratto preliminare e prima ancora del contratto definitivo il futuro proprietario entri in possesso dell’immobile, magari per iniziare dei lavori di ristrutturazione in vista del suo trasferimento nel nuovo appartamento.
Può accadere però che in questo lasso di tempo che intercorre tra il contratto preliminare ed il contratto definitivo il futuro proprietario causi dei danni. Ebbene, la Cassazione si è pronunciata su una vicenda che riguardava proprio i danni arrecati al condominio dal futuro proprietario.
La motivazione della Cassazione è tanto sintetica, quanto comunque molto importante, perché essa afferma il principio secondo cui la stipula di un contratto preliminare e l’immissione in possesso del promissario acquirente (il futuro proprietario) non fa venir meno la responsabilità del promissario venditore (il vecchio proprietario). Questi, dunque, risponde dei danni causati a terzi.
Dunque, chi vende un immobile dovrebbe fare molta attenzione a consentire al compratore di entrare in possesso dell’immobile, tanto più se intenzione del compratore è quella di avviare subito dei lavori, perché, come detto, il venditore dovrebbe rispondere degli eventuali danni arrecati a terzi.
Ciò naturalmente non significa che il venditore non possa poi rivalersi sul compratore; si tratta però di un “fastidio” che sarebbe meglio evitare.
Avv. Mauro Sbaraglia