La Corte di Cassazione (ordinanza Cassazione 16324_18) è tornata a pronunciarsi sui rapporti tra medico e paziente ed in particolare sul cd. consenso informato.
Il caso: un paziente di un ospedale campano, dopo aver subito un intervento chirurgico di riduzione di una frattura, lamentava problemi di salute, a suo avviso conseguenza dell’intervento, che non gli erano stati prospettati prima dell’operazione.
La motivazione dell’ordinanza: la Cassazione ha innanzi tutto richiamato alcune sue precedenti pronunce, ribadendo che è certamente risarcibile il danno subito dal paziente a causa della mancata acquisizione del consenso informato, in quanto tale omissione costituisce “una privazione della libertà di autodeterminazione del paziente circa la sua persona, in quanto preclusiva della possibilità di esercitare tutte le opzioni relative all’espletamento dell’atto medico”.
Invece, per quel che riguarda i problemi (cd. complicanze) che si verificano dopo un intervento, anche se correttamente eseguito, la Corte, dopo aver premesso che:
- il consenso informato costituisce espressione del diritto del paziente all’autodeterminazione;
- il medico ha quindi l’obbligo di fornire informazioni dettagliate sull’intervento, segnalando anche le possibili complicanze od effetti collaterali;
- grava sul medico l’onere di provare di aver adempiuto quest’obbligo informativo preventivo;
ha poi precisato che, qualora il medico non sia in grado di fornire tale ultima prova ed il danno alla salute subito dal paziente sia la conseguenza prevedibile dell’intervento (anche se correttamente eseguito), il paziente potrà ottenere un risarcimento solo se riuscirà a provare che, “ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento”; in altri termini, il paziente deve provare che se fosse stato informato dal medico che l’intervento avrebbe comportato quelle conseguenze negative sulla sua salute, egli non si sarebbe sottoposto all’operazione.
In conclusione, dunque:
- la mancata acquisizione del consenso informato è risarcibile;
- i danni alla salute conseguenti all’intervento correttamente eseguito sono invece risarcibili solo se il paziente sia in grado di dimostrare che, se adeguatamente informato, non si sarebbe sottoposto all’operazione.
Avv. Mauro Sbaraglia