E’ opinione abbastanza diffusa che l’affidamento condiviso ed il cd. principio di bigenitorialità debbano tradursi nella perfetta parità dei tempi di frequentazione dei figli; in altre parole, nessuno dei due genitori dovrebbe stare con i figli più a lungo dell’altro.
In realtà, non è esattamente così.
Proprio su questo problema la Corte di Cassazione si è pronunciata con l’ordinanza n.31902/18 del 10 dicembre scorso.
Secondo la Cassazione, non v’è dubbio che entrambi i genitori abbiano, da un lato, il diritto di avere una stabile frequentazione e “salde relazioni affettive” con i figli e, dall’altro lato, il dovere di cooperare per garantire assistenza, educazione ed istruzione del minore.
Tuttavia, il principio di bigenitorialità non comporta necessariamente “l’applicazione di una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore, in quanto l’esercizio del diritto deve essere armonizzato in concreto con le complessive esigenze di vita del figlio e dell’altro genitore”.
Cosa vuol dire?
Vuol dire che se risponde meglio all’interesse del minore una frequentazione più assidua con un genitore e meno assidua con l’altro, il Giudice dovrà prenderne atto e regolarsi di conseguenza.
Infatti, quando il Giudice deve pronunciarsi sull’affidamento di un minore, deve valutare, “nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole”, le capacità dei genitori, tenendo conto di come si sono comportati sino ad allora.
In particolare, deve tener conto “delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore”.
Dopo aver attentamente valutato tutti questi aspetti, il Giudice dovrà decidere, sempre nell’interesse primario del minore, se sia opportuno prevedere una regime di frequentazione perfettamente identico per i due genitori o se sia invece più opportuno un regime (più o meno) sbilanciato in favore dei uno dei due.
In conclusione, non è affatto vero che affidamento condiviso e principio di bigenitorialità significhino sempre e comunque perfetta parità nei tempi di frequentazione dei figli.
Come sempre, occorre valutare caso per caso.
Avv. Mauro Sbaraglia