Negli ultimi due anni l’assegno di divorzio è stato oggetto di alcune sentenze della Corte di Cassazione che hanno letteralmente stravolto l’orientamento che aveva prevalso per circa trenta anni.
In particolare, la sentenza n.11504 del maggio 2017 e poi la sentenza a Sezioni Unite n.18287 del luglio 2018 hanno espresso principi innovativi, che trovano ormai applicazione nelle aule dei nostri Tribunali.
Questi principi sono stati ricordati da un’ordinanza della Cassazione di qualche giorno fa, la n.2480/19.
Cerchiamo di sintetizzare cosa ha (ri)affermato la Corte:
- il vecchio orientamento giurisprudenziale, ormai superato, affermava la funzione assistenziale dell’assegno divorzile: l’assegno doveva consentire al coniuge debole di conservare un tenore di vita analogo a quello avuto durante il matrimonio;
- oggi invece il coniuge debole, se è economicamente autosufficiente, non ha diritto al mantenimento, anche se non sia in grado di raggiungere il tenore di vita precedente;
- tuttavia, accanto alla funzione assistenziale, è stata comunque riconosciuta all’assegno divorzile anche una funzione compensativa: l’assegno deve consentire “il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”; in parole povere, chi si trova in condizioni economiche peggiori dell’altro coniuge, perché durante il matrimonio ha rinunciato ad occasioni di carriera e di guadagno, ha diritto ad un assegno che compensi le rinunce fatte durante il matrimonio;
- pertanto, anche se l’assegno non deve consentire il raggiungimento del tenore di vita matrimoniale, deve comunque costituire il “riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”;
In concreto, dunque, il Giudice, accertata l’inadeguatezza dei mezzi del soggetto che richiede l’assegno divorzile e l’oggettiva impossibilità di procurarseli, dovrà accordare e quantificare l’assegno tenendo conto delle condizioni economiche delle parti, del contributo fornito dal richiedente alla vita familiare, al patrimonio comune ed a quello personale di ciascuno degli ex coniugi, della durata del matrimonio e dell’età dell’avente diritto.
Avv. Mauro Sbaraglia