Alla fine di un giudizio di separazione o divorzio, il Giudice spesso si pronuncia anche sull’affidamento dei figli, sull’assegnazione della casa coniugale e sull’assegno di mantenimento per i figli e per il coniuge economicamente più debole.
Ma cosa succede se successivamente cambiano alcune delle circostanze sulle quali si basava il provvedimento del Giudice?
In questo caso, il coniuge che ha interesse potrà promuovere un giudizio di modifica delle condizioni, con il quale sottoporrà al Tribunale le circostanze sopravvenute e chiederà, per l’appunto, che le condizioni stabilite inizialmente siano modificate.
E’ bene sapere che il giudizio di modifica delle condizioni è un passaggio obbligato per riformare quanto stabilito dal Tribunale, nel senso che il nostro ordinamento non consente che le condizioni di una separazione o di un divorzio siano modificate autonomamente da uno dei coniugi, anche se le circostanze sopravvenute siano oggettivamente rilevanti.
Qualche giorno fa la Corte di Cassazione (sentenza n.17689/19) ha respinto il ricorso di un padre che aveva deciso autonomamente di ridurre l’assegno di mantenimento per il figlio, in quanto quest’ultimo, inizialmente collocato presso la madre, era stato poi collocato presso di lui.
In buona sostanza, preso atto delle nuova collocazione del figlio, il padre aveva ritenuto eccessivo l’assegno di mantenimento inizialmente stabilito ed aveva quindi deciso di ridurlo senza interpellare il Tribunale.
La Cassazione ha però precisato che ciò non è consentito.
Infatti, soltanto all’esito di un giudizio di modifica delle condizioni, nel quale il Tribunale valuterà complessivamente la vicenda e considererà tutti gli aspetti rilevanti, sarà possibile decidere se modificare o meno le condizioni.
Fino ad allora resterà pienamente efficace il provvedimento emesso all’esito del giudizio di separazione o divorzio ed i coniugi saranno tenuti a rispettarlo.
Avv. Mauro Sbaraglia