Come ho scritto ormai tante volte, quando un Giudice deve pronunciarsi sull’affidamento dei figli ed il loro collocamento presso uno dei genitori, deve agire con un unico obiettivo: l’interesse dei minori.
Il mese scorso la Corte di Cassazione, nel pronunciarsi su questa delicata materia, ha emesso una breve ordinanza (n.30191/19), che ribadisce molto chiaramente alcuni concetti fondamentali.
Il caso riguardava una bambina, che la Corte d’Appello di L’Aquila aveva collocato presso il padre.
La Cassazione ha confermato la decisione, precisando che il Giudice che deve decidere sull’affidamento e il collocamento dei minori deve valutare, “nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole”, quale genitore sia più idoneo a “crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione”.
Per fare ciò il Tribunale deve tener conto di alcuni elementi concreti ovvero “del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore”.
In altre parole, il Giudice deve fare una valutazione complessiva, basata su elementi quanto più possibile oggettivi, per cercare di individuare quale genitore sia più idoneo all’affidamento.
Tutto ciò deve però avvenire salvaguardando sempre e comunque il principio di bigenitorialità, vale a dire il principio secondo il quale entrambi i genitori devono avere rapporti stabili con il figlio e “cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione”.
Concludendo, non può e non deve esserci un’automatica predilezione per la madre, ma di volta in volta, caso per caso, il Giudice deve valutare e motivare quale genitore sia più idoneo a salvaguardare l’interesse dei minori.
Avv. Mauro Sbaraglia