Quando un immobile appartiene a più soggetti, può capitare che sorgano contrasti sulle spese da sostenere per la manutenzione del bene.
In special modo quando le disponibilità economiche dei comproprietari siano diverse, può succedere che una spesa ritenuta opportuna da un comproprietario, sia invece considerata superflua dall’altro.
Come si risolve il problema?
Un comproprietario che ha sostenuto una spesa, può sempre pretenderne il rimborso dall’altro?
La risposta ce la dà il codice civile ed in particolare l’art. 1110 per le ipotesi di comproprietà e l’art. 1134 per il condominio.
L’art. 1110 c.c. prevede: “Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell’amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso”.
L’art. 1134 c.c. dispone invece: “Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente”.
Si tratta dunque di due norme simili, che individuano chiaramente quando si può chiedere il rimborso di una spesa anticipata per un bene comune:
- nel primo caso, quello della comproprietà, occorre dimostrare l’inerzia degli altri proprietari e la necessità della spesa;
- nel secondo caso, quello del condominio, si deve dimostrare l’urgenza della spesa.
Pertanto, il comproprietario e il condomino che anticipino una spesa al di fuori dei casi previsti dalle due disposizioni indicate non hanno diritto ad alcun rimborso.
Da ultimo, è bene ricordare che in entrambi i casi, ancor prima di dimostrare la necessità o l’urgenza della spesa, chi chiede il rimborso deve provare di averla realmente effettuata.
Può sembrare una considerazione banale, ma qualche giorno fa la Corte di Cassazione, con la sentenza n.33158/19, ha rigettato un ricorso, con il quale era stato richiesto il rimborso di una spesa anticipata da un comproprietario, perché quest’ultimo non aveva dimostrato di averla effettivamente sostenuta (“Ovviamente, sia la «necessità» della spesa, quale parametro del rimborso ex art. 1110 c.c., sia l’«urgenza» della spesa, quale parametro del rimborso ex art. 1134 c.c., presuppongono che una spesa vi sia stata, che ne sussista la prova, e che l’esborso sia riferibile a uno specifico intervento, in difetto venendo a mancare il sostrato oggettivo del giudizio di rimborsabilità”).
Dunque, in conclusione, prima di chiedere il rimborso e, a maggior ragione, prima di avviare una causa, è bene verificare che tutti gli elementi richiesti dal codice civile siano sussistenti e siano provabili.
Avv. Mauro Sbaraglia